
18 giugno 2010 – Gli ingegneri pugliesi potranno effettuare la certificazione energetica degli edifici senza l’abilitazione. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Puglia che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la delibera della giunta regionale pugliese (n. 2272 del 24 novembre 2009).
Con la
sentenza n. 2426 dell'11 giugno il Tar pugliese ha annullato la delibera nelle parti in cui prevede:
- "che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione;
- che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali;
- che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi;
- che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale, che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo".
Secondo il Tar Puglia, tali disposizioni violano infatti i principi fondamentali in materia di professioni i cui confini sono stati tracciati dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Benché, infatti, la materia delle professioni rientri tra quelle esplicitamente indicate dal suddetto comma come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione delle norme di dettaglio, tuttavia (secondo quanto stabilito da diverse sentenze della Corte costituzionale) spetta unicamente alla legislazione statale creare eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc. “Vanno pertanto dichiarate incostituzionali – si legge nella sentenza – le disposizioni regionali impugnate”.
Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici la sentenza ricorda che si deve fare riferimento al decreto legislativo n. 192/2005 (recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Quest’ultimo, all’art. 4, comma 1, lett. c) li rimette ad un d.p.r., che però non è stato ancora emanato. Nell’attesa dell’adozione di tale d.p.r. bisogna fare riferimento al decreto legislativo n. 115/2008 (recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”) e in particolare all’articolo 18, comma 6, che prevede che si applichino le disposizioni (cui devono attenersi le Regioni) contenute nell’allegato III dello stesso decreto.
Quest'ultimo stabilisce che è abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore, chi è iscritto agli "ordini e collegi professionali (dunque ingegneri e architetti, ndr) ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”. Ora la sentenza del Tar pugliese potrebbe fare scuola anche nel resto d’Italia.